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mercoledì 26 agosto 2020

Il Principio di Precauzione: Dal Cambiamento Climatico al Coronavirus

Nota: questo post non nega l'esistenza del coronavirus né il fatto che abbia fatto delle vittime. Commenti che fanno uso del termine "negazionismo" saranno automaticamente cassati

Qui di seguito, un commento di Olga Milanese sulla questione del "Principio di Precauzione." Queste considerazioni sono importanti per tutto quello che ha a che vedere con i vari disastri che ci stanno arrivando addosso, dal coronavirus al cambiamento climatico. In effetti, sembrerebbe che stiamo facendo decisamente troppo poco per certe cose che potrebbero distruggerci tutti quanti (tipo il cambiamento climatico), e troppo per certe cose delle quali si poteva fare benissimo a meno (tipo, per esempio i "dispositivi anti-abbandono" nei sedili per bambini). Qui Olga Milanese fa correttamente notare che con il principio di precauzione si può esagerare e soprattutto che farlo diventare "principio di massima precauzione," come si è fatto recentemente per il coronavirus,  è un aberrazione che porta a ogni sorta di esagerazioni e quindi rischia di fare più danni di quelli che si proponeva di prevenire.

 

Di Olga Milanese

Il PRINCIPIO DI MASSIMA PRECAUZIONE non è ciò che sembra!

Innanzitutto non esiste un principio di "massima" precauzione,
ma di precauzione... e basta!

La differenza è fondamentale.

Questo principio contempla la necessità di adottare misure di tutela e di prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma sussista un dubbio SCIENTIFICAMENTE ATTENDIBILE che possa esserlo. Il che significa che legislatore e la P.A., nell' esercizio dei propri poteri discrezionali, debbono agire cautelativamente allorquando si è in presenza di un rischio potenziale. In questi casi, si parla di "discrezionalità tecnica", poiché le scelte vengono operate all'esito di una valutazione basata sulle cognizioni e sui mezzi forniti dalle varie scienze. Anche nella concezione comunitaria l'azione precauzionale è "giustificata solo quando vi sia stata l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un ragionamento rigorosamente logico e, tuttavia, permanga un’ampia incertezza scientifica sulla “portata” del suddetto rischio".

È, quindi, vero che il principio di precauzione opera laddove manchi una sicurezza scientifica sul danno e allorquando il ritardo di interventi potrebbe comportare un aggravamento del potenziale danno, ma è altrettando vero che la sua affermazione NON può tradursi nella possibilità di dar ascolto e seguito ad ogni tipo di timore o paura, e ciò per molteplici motivi. In primis, proprio perché va considerato che le misure precauzionali NON vengono adottate, per loro natura, sul presupposto di certezze assolute, ma in ragione di ipotesi e probabilità (benché studiate). In secundis, per la non meno rilevante considerazione che le menzionate misure sono destinate a comportare un sacrificio certo, attuale o futuro, spesso elevato, di altri valori, diritti o principi.

Per ovviare a questo conflitto immanente si deve ricorrere ad un bilanciamento di interessi che si traduce nella necessità (id est obbligo) di PROPORZIONE tra il grado di probabilità e di gravità dei rischi ed il grado di incisività delle precauzioni che si intendono adottare sulle libertà o diritti antagonisti. Già questo dovrebbe far comprendere perché un piano precauzionale che contempli l'annullamento di una qualsisi attività (scuola, lavoro, salute nel senso ampio del termine, ecc.) in ragione di un pericolo non immediato e non fondato su una radicata CERTEZZA scientifica, è destinato a violare i presupposti applicativi della stessa precauzionalità.

Ma non è tutto! Il mancato rispetto della proporzione e del bilanciamento di interessi determina una lesione del principio di RAGIONEVOLEZZA, per il quale l'azione pubblica DEVE osservare dei canoni di RAZIONALITÀ OPERATIVA ed EVITARE DECISIONI ARBITRARIE ED IRRAZIONALI.
 
Tale ultimo principio è di primaria rilevanza nella gestione democratica di un Paese, poiché in esso confluiscono i valori di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, tanto che la sua violazione configura il vizio di ECCESSO DI POTERE!

Volendo essere meno tecnici potremmo dire che un conto è stabilire la necessità di adottare una serie di precauzioni nel maneggiare un ordigno sconosciuto di cui, scientificamente, ignoriamo la potenza e la nocività, tutt'altro conto è decidere di non voler neanche provare a disinnescare l'ordigno o metterlo in sicurezza, scegliendo di paralizzare la vita di una intera comunità per evitare il rischio che qualcuno vi si possa, per avventura, avvicinare.

La prima condotta costiuisce la corretta applicazione del principio di precauzione, per come inteso dal nostro ordinamento e nel diritto dell'UE; la seconda è un'arbitraria distorsione di quel principio, originata da un solo maledetto insidioso aggettivo ("massima") buttato lì accanto alla parola precauzione, ad inizio pandemia, per legittimare la negazione del diritto all'istruzione, del diritto al lavoro, del diritto ad una giusta retribuzione, del diritto all'eguaglianza sociale, del diritto ad una sanità fatta di cure ed assistenza a 360°, in sintesi, del diritto alla tutela della dignità dell'uomo, in ogni ambito in cui si svolge la sua personalità.

Una sola parola, tirata fuori dal cassetto della politica, ha operato la "mutazione" di un principio sorto per garantire i cittadini in un pretesto per liberare gli amministratori dello Stato dall'onere di studiare soluzioni ponderate, ma soprattutto dal peso delle responsabilità di una qualsivoglia decisione o scelta.


Olga Milanese è avvocato civilista. Si occupa principalmente di aspetti legati alla tutela dei diritti in ambito imprenditoriale, familiare e in relazione alla responsabilità medica e professionale, come pure il tema della tutela dei diritti umani

mercoledì 22 dicembre 2010

Come NON applicare il principio di precauzione, ovvero: come affondare il Titanic

 Il capitano del "Titanic" non ha applicato correttamente il principio di precauzione


Vi segnalo un post molto interessante di Terenzio Longobardi sul blog di ASPO-Italia. Non è strettamente correlato a questioni climatiche, ma all' "Effetto Cassandra", ovvero all'ignorare gli avvertimenti, si.

Il post è a proposito di una recente sentenza dove il giudice ha assolto gli amministratori accusati di non aver attuato misure contro l'inquinamento di polveri sottili sulla base di una "sentenza dubitativa". Dice in sostanza il giudice che

..... l’inquinamento da PM10 da intendersi in questa sede come il superamento dei limiti posti dalle norme comunitarie …, per i consulenti del PM è conseguenza delle omissioni e/o comunque della condotta degli imputati, mentre per quelli delle difese è conseguenza esclusiva, o del tutto prevalente di fattori ambientali non governabili) non potrebbe che scaturire la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica.

Insomma, il giudice ritiene che nel dubbio - ovvero in presenza di opinioni contrastanti, si debbano "doverosamente assolvere" gli imputati.

Qui, il giudice va ben oltre il suo compito e le sue competenze nel giudicare di "pari dignità scientifica" le due diverse opinioni, soprattutto tenendo conto che la Commissione Europea aveva stabilito dei limiti ben precisi. Ma l'errore clamoroso a mio parere (e anche quello di Terenzio Longobardi) e che, se è vero che nel dubbio sulla colpevolezza si deve assolvere un imputato, è altrettanto vero che esiste un principio di precauzione che vuole che nel dubbio si debbano prendere dei provvedimenti per scongiurare possibili danni

Ne consegue che il capitano del Titanic ha fatto bene a proseguire a tutta forza in avanti dato che non era certo che ci fosse un icerberg, là davanti.




Ecco la parte iniziale dell'articolo di Longobardi. L'articolo completo è sul sito di ASPO-Italia




La peste o le polveri sottili

Di Terenzio Longobardi


Qualche settimana fa ho informato i lettori, sinteticamente, del pronunciamento in prima istanza del Tribunale di Firenze in merito a una denuncia del Codacons nei confronti degli amministratori regionali e dei comuni dell’area fiorentina, per non aver attuato misure efficaci contro l’inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto, registrato dalle centraline di misurazione negli anni passati.


Si tratta di una sentenza importante e per molti versi sconcertante, che rischia di condizionare pesantemente nei prossimi anni le politiche volte a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane e per questo ritengo opportuno entrare maggiormente nel merito delle motivazioni che hanno portato all’assoluzione con formula piena degli amministratori.


Premetto subito che sono un ingegnere e non un giurista, quindi non ho le competenze adeguate per valutare in punta di diritto le conclusioni dei magistrati. L’interpretazione delle norme, specie in Italia, è un esercizio molto complesso e raffinato che a volte contrasta e collide con il buon senso, quindi cercherò solo di evidenziare alcune incongruenze sul piano logico contenute a mio parere nella sentenza.


Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha descritto gli innumerevoli studi epidemiologici nazionali ed internazionali che dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio lo stretto legame esistente tra i livelli di polveri sottili, biossido di azoto e i casi di morbosità e mortalità nei centri urbani, cioè l’aumento delle patologie, dei ricoveri e dei decessi derivanti da un esposizione prolungata agli inquinanti. Ha poi evidenziato come le stesse conclusioni siano contenute nel Piano Sanitario Nazionale.


Ebbene, il giudice ha sminuito sul piano legale questi aspetti, affermando che tali conclusioni erano divergenti “non solo sulle cause ma anche sulle soluzioni” rispetto a quelle dei consulenti scientifici della difesa. Tali considerazioni potrebbero condurre, afferma la sentenza, “se portate alle estreme conseguenze giuridiche, all’immediato esaurimento di buona parte del processo, poiché da valutazioni scientifiche divergenti, seppure astrattamente valide (nel senso che l’inquinamento da PM10 da intendersi in questa sede come il superamento dei limiti posti dalle norme comunitarie …, per i consulenti del PM è conseguenza delle omissioni e/o comunque della condotta degli imputati, mentre per quelli delle difese è conseguenza esclusiva, o del tutto prevalente di fattori ambientali non governabili) non potrebbe che scaturire la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica.”


L’errore logico di questa impostazione è secondo me quello di confondere il metodo di valutazione giudiziario con quello scientifico. In caso di dubbio sulla colpevolezza, in giurisprudenza si propende per l’assoluzione, cioè per la tesi difensiva. Il metodo scientifico invece, nelle situazioni controverse, procede nel senso indicato dalla maggioranza della comunità scientifica. E’ il caso ad esempio dei cambiamenti climatici, dove una esigua minoranza di scienziati in disaccordo sull’origine antropica dei cambiamenti non ha condizionato le nazioni ad assumere le conclusioni contrarie degli scienziati dell’IPCC, o come nel caso della presunta origine abiotica del petrolio asserita da pochi scienziati, che non ha scalfito il dato consolidato sul piano scientifico dell’origine biologica.

Anche nel settore dell’inquinamento da polveri sottili, la comunità scientifica internazionale (in particolare rappresentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) è concorde in maggioranza sulle origini, sui danni causati e sui rimedi al problema e a tali studi fanno espresso riferimento le normative comunitarie e nazionali che impongono limiti ai livelli di inquinanti presenti nell’atmosfera. La motivazione del giudice fiorentino, appare pertanto come una impropria invasione nel campo di competenza del legislatore, quando mette in discussione le basi scientifiche stesse della produzione normativa in materia.

Continua su www.aspoitalia.blogspot.com